ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 4%
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972

Ai mezzi atti al superamento delle barriere architettoniche (quali servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.) viene consentita l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% (anziché la normale aliquota del 20%).

L’agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.

I CONTRIBUTI REGIONALI

Oltre ai benefici previsti dalla normativa nazionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, alcune regioni prevedono, con proprie disposizioni, contributi erogati direttamente alle persone con disabilità per ristrutturare e rendere accessibili le proprie abitazioni.

Queste agevolazioni vanno quindi ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale.Tuttavia le normative regionali in materia sono estremamente differenti, frastagliate e suscettibili di rapide modificazioni.

Per questo, come già ricordato, consigliamo di rivolgersi ad un centro fiscale, un patronato, un’associazione o consultare i siti web delle diverse Regioni.

CUMULABILITÁ DELLE DETRAZIONI IRPEF

La detrazione del 36% (o 41%) per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (o 41%), ai sensi dell’articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche.

 

CUMULABILITÁ DEI CONTRIBUTI LEGGE 13/89 E DELLE AGEVOLAZIONI IRPEF

I contributi concessi dalla Legge 13/89 sono cumulabili con altri contributi concessi a qualsiasi titolo (quindi anche con le detrazione IRPEF del 19% e del 36 o 41%), purché l’erogazione complessiva, pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni IRPEF, non superi la spesa effettivamente sostenuta.